duplicati
duplicato della patente
SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO, CONVERSIONE, RICLASSIFICAZIONE

Il duplicato è un’operazione mediante la quale viene prodotta una nuova patente derivata da una patente originaria, uguale a quella esistente oppure con apportate alcune modifiche.
Esistono vari tipi di duplicato, a seconda della motivazione per cui si richiede il duplicato della patente. Vediamoli insieme:
- Smarrimento
- Deterioramento
- Conversione
- Riclassificazione
smarrimento
Se smarrite la patente, vi viene sottratta (rubata) o viene distrutta, insomma la patente non è più in vostro possesso, allora potete richiederne il duplicato per smarrimento. Il duplicato riporterà la data di scadenza della patente smarrita ma se la patente in questione era vicina alla data di scadenza è conveniente provvedere, contestualmente al duplicato, anche al rinnovo.
deterioramento
Per patente deteriorata si intende che essa è ancora in possesso del proprietario, ma è danneggiata o illegibile. Si può richiedere il duplicato, anche con rinnovo nel caso in cui la patente sia vicina alla data di scadenza.
conversione
Si possono convertire quasi tutte le patenti militari e molte patenti estere.
Si possono convertire in patente italiana (e viceversa) le patenti rilasciate da stati UE e anche da molti stati non UE di cui forniamo un elenco qui di seguito:
- Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
- Algeria
- Andorra (accordo valido fino al 31 agosto 2029)
- Argentina
- Bosnia ed Erzegovina (accordo valido fino al 17 marzo 2030)
- Brasile (nuovo accordo valido dal 28 aprile 2025 fino al 28 aprile 2030)
- El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 22 agosto 2028)
- Kosovo (accordo valido fino al 29 gennaio 2030)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento settembre 2012 dei modelli di patente successivi all’accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (nuovo accordo valido dal 3 giugno 2025 fino al 3 giugno 2030)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey) (accordo valido fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni )
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo valido dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2028)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
- Taiwan
- Tunisia (nuovo accordo valido dal 20 luglio 2025 al 20 luglio 2030)
- Turchia (accordo valido fino al 18 luglio 2028)
- Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
riclassificazione
La patente D (autobus) si può detenere fino a 60 anni di età, mentre quella C (autocarri) fino a 65 anni. Superate queste età il titolare è tenuto a riclassificare (declassare) a semplice patente B per continuare a guidare.